Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali e attività connesse.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
La Legge regionale 06/11/2008 n. 15 e il Decreto del Presidente della Giunta regionale 28/12/2009, n. 18 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definisce i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.
Approfondimenti
Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini
- organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.
L’attività agrituristica richiede l'esistenza di un rapporto di connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente, cioè il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 28/12/2009, n. 18, all. a riporta delle tabelle, aggiornate ogni tre anni, per il calcolo del rapporto tempo-lavoro tra l'attività agrituristica e quella agricola.
L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a 5 piazzole.
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare anche la notifica sanitaria.
In questo caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.